Oggi ho letto un articolo particolarmente interessante su un gruppo di discussione …volevo condividerlo con voi…come consiglio pubblicitario, Officine ADV la vostra agenzia pubblicitaria …tenetevi aggiornati!
L’imposta sulle Affissioni e sulla Pubblicità è un’ulteriore tassa che grava sulle imprese che vogliono pubblicizzare sul territorio italiano, ovviamente discutibile o meno che sia, questo canone deve essere sempre pagato!…O no?
La maggior parte delle imprese Italiane non sanno dell’esistenza di alcune leggi che offrono la possibilità di ottenere un ribassamento significativo rispetto alla tassa per le affissioni, ma è bene sapere che esistono alcune forme promozionali che sono totalmente esonerate dal pagamento. Di seguito saranno elencati alcuni casi in cui è possibile usufruire di agevolazioni o di esoneri dal pagamento dell’imposta sulla pubblicità.
Imposta sulle pubbliche affissioni: Quando è possibile pagare la metà!
Il DLG 507/1993 sulle pubbliche affissioni afferma chiaramente nell’art. 16, che la tariffa dell’imposta è ridotta a metà quando:
– Per le Affissioni Pubblicitarie effettuate da associazioni, Comitati, Fondazioni e qualsiasi altro ente che non abbia scopo di lucro;
– Per manifestazioni politiche, culturali, sportive e religiose effettuate da chiunque con il patrocinio o la partecipazione di enti territoriali;
– Per festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza;
Tassa sulle pubbliche affissioni: Quando è possibile NON pagare l’imposta
Lo stesso decreto legislativo afferma nell’articolo 17 che si può ottenere l’esenzione totale dal pagamento dell’imposta sulle pubbliche affissioni, nel caso in cui:
– Vengono affissi all’interno di locali adibiti alla vendita di prodotti o servizi, messaggi pubblicitari inerenti all’attività che si svolge all’intero dello stessoAttenzione sulle leggi
– Mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine o sulla porta d’ingresso, purché siano attinenti alle attività del locale stesso e non superino il mezzo metro quadrato di grandezza
– Non paga l’imposta un messaggio inferiore ai 300 cm quadrati
– Non pagano l’imposta gli enti territoriali e la pubblicità fatta direttamente dallo stato
– Le stazioni oppure luoghi che esercitano un servizio di trasporto pubblico non pagano l’imposta se l’affissione è riferita ai propri servizi (anche la bacheca esposta con le info inerenti alle varie modalità, orari e luoghi di viaggio)
– Affissioni all’interno di navi, aerei e vetture ferroviarie, non rientrano nell’esenzione i battelli (art. 13).
– Targhe che segnalano la posizione di enti non a scopo di lucro
– Tutti i mezzi di cui l’esposizione è obbligatoria per legge, e che siano inferiori al mezzo metro quadrato di superficie (qualora per legge sia obbligatoria una misura superiore, l’esenzione vale ugualmente)